Ius sanguinis per via materna
I discendenti di donne italiane emigrate all’estero, nati prima del 1° gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione), possono vedere accertato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis per via materna avviando un processo in Italia.
Lo Studio Legale Boschetti presta assistenza e patrocinio nei processi davanti al Tribunale di Roma, volti ad ottenere il riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis per linea materna. Un esempio di casi di successo
Altro esempio di casi di successo
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La Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 4466 del 2009, ha riconosciuto efficacia retroattiva alle sentenze della Corte Costituzionale, n. 30 del 9 febbraio 1983 - che ha dichiarato incostituzionale l’art. 1, n.ri 1 e 2, e l’art. 2, comma 2, della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina - e n. 87 del 16 aprile 1975 - con la quale è stata dichiarata la illegittimità dell’art. 10 della medesima legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva che il matrimonio con cittadino straniero comportasse per la donna la perdita automatica, indipendentemente dalla di lei volontà, della cittadinanza italiana.
Il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, in materia di cittadinanza e ius sanguinis per via materna (o jus sanguinis come molti scrivono), è il seguente:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall’interessata ai sensi dell’art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l’ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.).
Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
La Pubblica Amministrazione, tuttavia, continua a non aderire a tale giurisprudenza, prevedendo, al contrario, che la madre italiana trasmette la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione.
Ne consegue che mentre i discendenti di madre italiana nati dopo il 1° gennaio 1948 possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza per ius sanguinis direttamente in via amministrativa (tramite Consolato se residenti all'estero, o tramite istanza al Sindaco, se residenti in Italia), laddove invece la discendenza da madre italiana abbia avuto luogo prima del 1948, l'interessato deve necessariamente avviare un'azione giudiziaria.
Alla luce della giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto del richiedente ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato.
Tuttavia, affinché il Tribunale accerti e dichiari lo stato di cittadino, è indispensabile un requisito: che la documentazione sia completa, autentica, e non presenti irregolarità. Fondamentale, pertanto, è l’esame preliminare dei documenti attestanti la discendenza, allo scopo di individuare eventuali vizi o irregolarità che porterebbero ad inutili perdite di tempo, o addirittura al respingimento del ricorso.
Ricordiamo, infine, che la nostra assistenza accompagna il cliente fino alle trascrizioni civili. Per cui, concluso il giudizio, ci occupiamo anche dei successivi, fondamentali, adempimenti volti ad ottenere la trascrizione del nuovo status di cittadino nei registri anagrafici italiani, i quali, a meno che l'interessato risieda in Italia, richiedono il necessario intervento del Consolato italiano.
Jus sanguinis o Ius sanguinis per via materna e riconoscimento della cittadinanza per linea materna con lo Studio legale Avvocato Francesco Boschetti
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